Articolo 48 della Costituzione della Repubblica Italiana

L’articolo 48 della Costituzione italiana definisce i requisiti e le modalità di voto dei cittadini italiani. Suffragio universale, con limitazioni che possono essere dovute a sentenza penale irrevocabile o a indegnità morale.

Il voto non può essere delegato, ogni voto ha lo stesso valore degli altri, deve derivare da volontà individuale ed essere effettuato in segreto:

«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. »

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3 commenti

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  1. MaX dice:

    La procedura è corretta, ma il risultato temo non cambi: anche in questo modo lasci decidere chi andrà a votare, contano solo i voti validi.
    Piuttosto che stare a casa vai a votare M5S

  2. Alemandro dice:

    mi hanno detto di adottare una procedura ben precisa nel NON VOTO! per rendere efficace tale iniziativa e non vanificare tutto lasciando poi solo ai votanti il diritto di mandare avanti chi vogliono! vorrei sapere se questa procedura è corretta! 1- consegno certificato elett. e documento, vengo quindi registrato come votante, 2- non ritiro scheda elettorale e non voto,dichiarando di non sentirmi rappresentato.